Prevenzione degli incendi boschivi

Considerato che, in particolare nella stagione estiva, il fenomeno degli incendi boschivi inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, possono provocare gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all’assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità, fino al 30 settembre vigono le seguenti regole:

1)   Divieti

Nelle zone boscate, nei fondi a coltura agraria, pascolo, maggese, nei terreni cespugliati, nei prati, nelle colture arboree da frutto e da legno, nei terreni incolti, nei bordi delle strade e nei giardini, il divieto di:

a)      accendere fuochi a terra;

b)      far brillare mine o usare esplosivi;

c)      usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;

d)      usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le “Prescrizioni di massima e polizia forestale per i boschi e terreni sottoposti a vincolo idrogeologico” ed altre norme vigenti);

e)      aprire o ripulire i viali parafuoco con l’uso del fuoco;

f)        fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese o qualsiasi altro materiale acceso o allo stato di brace e compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato o mediato di incendio;

g)      mantenere la vegetazione infestante e rifiuti facilmente infiammabili.

2)   Articoli pirotecnici e fiamme libere

Su tutto il territorio comunale il divieto di:

a)      accendere mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti, dotate di fiamme libere;

b)      accendere fuochi d’artificio per uso privato poggianti sulla nuda terra.

3)   Obbligo di realizzazione delle fasce protettive

Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori dei fondi agricoli, l’obbligo di realizzare, lungo il perimetro di confine, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri.

In particolare, nei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, è obbligatorio realizzare perimetralmente e all’interno alla superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 5 metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.

4)   Aree boscate

I proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con zone residenziali, insediamenti turistici o produttivi e con colture cerealicole o di altro tipo, di provvedere a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno 5 metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa. In caso di grave incuria dell’ambiente e del territorio sono effettuate anche spalcature e/o potature non oltre il terzo inferiore dell’altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco, secondo la pianificazione forestale regionale.

5)   Attività turistiche e ricettive

Ai proprietari, ai gestori ed ai conduttori di strutture ricettive esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, di mantenere in efficienza le fasce di protezione e le altre aree del proprio insediamento, secondo quanto disposto dalle regole tecniche di prevenzione incendi e dalle norme regionali.

Gli stessi dovranno adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità.

6)   Distanza della vegetazione dai fabbricati

Per i fabbricati posti in aree ricoperte di vegetazione e quindi esposti al rischio incendi, dovrà essere garantita una fascia di protezione adeguata alla tipologia dei materiali di costruzione e quindi alla suscettibilità al fuoco.