Contenimento consumi acqua potabile

Fino al 31 agosto è vietato utilizzare l’acqua potabile erogata dalla rete acquedottistica pubblica per:

  1. il lavaggio di piazzali, cortili e vialetti privati;
  2. il lavaggio di veicoli (con esclusione degli autolavaggi);
  3. il riempimento di piscine;
  4. fontane ornamentali, vasche da giardino, zampilli, etc. qualora non dotati di dispositivi per il riciclo artificiale dell’acqua;
  5. l’innaffiamento di orti, prati e giardini privati, con qualsiasi mezzo o apparecchiatura (ad esclusione degli impianti a goccia), fatto salvo non venga dimostrato agli organi di vigilanza che si utilizzino sistemi di recupero dell’acqua piovana.

Sono esclusi dal divieto gli usi dell’acqua potabile:

  1. in agricoltura, floricoltura e zootecnia, per attività iscritte alle categorie di appartenenza;
  2. per i servizi pubblici di igiene urbana ed opere pubbliche;
  3. per tutte le attività regolarmente autorizzate per le quali necessiti l’uso di acqua potabile e nei limiti di quanto autorizzato.

Le violazioni alle disposizioni dell’ordinanza sono punite con le seguenti sanzioni amministrative:

  • € 50,00 per il lavaggio di piazzali, cortili e vialetti nonché per l’innaffiamento di orti, prati e giardini privati;
  • € 100,00 per il lavaggio di veicoli e gli emungimenti per scopi voluttuari;
  • € 250,00 per il riempimento di piscine fino a 5 metri cubi
  • € 500,00 per il riempimento di piscine oltre 5 metri cubi.