Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti

Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33
Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni

Art. 9-bis. Pubblicazione delle banche dati
(articolo introdotto dall’art. 9, comma 2, d.lgs. n. 97 del 2016)
1. Le pubbliche amministrazioni titolari delle banche dati di cui all’Allegato B pubblicano i dati, contenuti nelle medesime banche dati, corrispondenti agli obblighi di pubblicazione di cui al presente decreto, indicati nel medesimo, con i requisiti di cui all’articolo 6, ove compatibili con le modalità di raccolta ed elaborazione dei dati.
2. Nei casi di cui al comma 1, nei limiti dei dati effettivamente contenuti nelle banche dati di cui al medesimo comma, i soggetti di cui all’articolo 2-bis adempiono agli obblighi di pubblicazione previsti dal presente decreto, indicati nell’Allegato B, mediante la comunicazione dei dati, delle informazioni o dei documenti dagli stessi detenuti all’amministrazione titolare della corrispondente banca dati e con la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, del collegamento ipertestuale, rispettivamente, alla banca dati contenente i relativi dati, informazioni o documenti, ferma restando la possibilità per le amministrazioni di continuare a pubblicare sul proprio sito i predetti dati purché identici a quelli comunicati alla banca dati.
3. Nel caso in cui sia stata omessa la pubblicazione, nelle banche dati, dei dati oggetto di comunicazione ai sensi del comma 2 ed effettivamente comunicati, la richiesta di accesso civico di cui all’articolo 5 è presentata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’amministrazione titolare della banca dati.
4. Qualora l’omessa pubblicazione dei dati da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 sia imputabile ai soggetti di cui al comma 2, la richiesta di accesso civico di cui all’articolo 5 è presentata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’amministrazione tenuta alla comunicazione.

 

Art. 18  Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi  conferiti ai dipendenti pubblici
1-  Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano l’elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l’indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.

Incarichi anno 2013
Incarichi anno 2017
Incarichi anno 2018
Incarichi anno 2019
Incarichi anno 2020
Incarichi anno 2021
Incarichi anno 2022